Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del comma 2, un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali per la realizzazione di progetti di responsabilità sociale da parte delle imprese, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introduzione di un contributo nella forma di credito di imposta per le spese relative a progetti diretti allo sviluppo di tecnologie produttive pulite, a migliorare le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, all'educazione e alla formazione a distanza dei propri dipendenti e delle loro famiglie, all'approntamento di servizi utili alla conciliazione dei tempi della vita familiare con la vita lavorativa, alla realizzazione di asili, mense, biblioteche e palestre aziendali, ad agevolare l'accesso alle sedi dell'azienda a persone disabili, allo sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, alla tutela ambientale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità comunque interessate alle attività dell'impresa, e alla realizzazione di campagne contro l'analfabetismo, per l'assistenza sanitaria, contro la fame e la mortalità infantile, contro il lavoro minorile e per la formazione professionale e l'avvio al lavoro, per la conservazione e il restauro dei beni del patrimonio culturale, per l'adozione di procedure di conciliazione nel contenzioso tra aziende e consumatori o utenti;

 

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          b) previsione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n. 80, concernenti la graduale riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di una riduzione delle aliquote dell'imposta a favore dei soggetti che, comunque, introducono indicatori di responsabilità sociale e di compatibilità ambientale nei processi produttivi asseverati da sistemi di certificazione dei medesimi, ovvero di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al marchio di qualità ecologica (Ecolabel) di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, sulla base di intese con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì il concorso delle regioni alla definizione, con legge, dei predetti indicatori di compatibilità ambientale e la possibilità per le regioni medesime di variare l'aliquota dell'imposta differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi in base a criteri di compatibilità ambientale;

          c) introduzione, a favore delle piccole e medie imprese, di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, finalizzato ad incentivare la certificazione sociale, l'approvazione di bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità, la partecipazione al sistema (EMAS), di cui al citato regolamento (CE) n. 761/2001, in ragione della spesa sostenuta dalle imprese per gli adempimenti connessi all'ottenimento delle iscrizioni e delle certificazioni;

          d) previsione, fermi restando i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, di quota parte delle

 

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somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubblici, fondazioni, associazioni e organizzazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale, sociale e ambientale e di tutela dei consumatori senza scopo di lucro;

          e) previsione della partecipazione delle parti interessate alle fasi di predisposizione e di verifica dell'attuazione dei progetti da ammettere ai benefìci di cui alla lettera a);

          f) previsione della possibilità di ottenere i benefìci di cui al presente articolo anche per progetti da realizzare all'estero, in particolare nelle aree svantaggiate del pianeta;

          g) previsione di una disciplina tributaria di favore per il commercio equo e solidale, diretta ad attenuare il prelievo fiscale sul reddito derivante dall'importazione e dalla distribuzione di prodotti alimentari, artigianali e agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, a condizione che: i prodotti non implichino sfruttamento del lavoro infantile e minorile, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; il lavoro locale, impiegato per la realizzazione dei prodotti, assicuri una giusta retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche; i prodotti oggetto del commercio equo e solidale siano riconoscibili dal consumatore finale mediante un sistema di certificazione ed etichettatura idoneo a identificarne le qualità.

      2. Il Governo, ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, trasmette lo schema del medesimo decreto, corredato dalle osservazioni della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

 

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      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.